Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà

L’erba del vicino è sempre più verde…e gli alberi del vicino sono spesso troppo “vicini” e invadenti.

La prima può essere una filosofica metafora sull’invidia, la seconda è una realtà concreta che pone questioni di sicurezza, pulizia e limitazione alla fruizione degli spazi.

Se i rapporti con i vicini sono cordiali, si può trovare una soluzione con il buon senso; se il compromesso non si raggiunge in prima persona, diviene importante ricorrere alla consulenza di un agronomo in grado di analizzare super partes” la situazione e fornire l’adeguata consulenza tecnico-giuridica per la risoluzione della questione.

In dettaglio, l’articolo 892 del Codice Civile definisce le distanze da rispettare in caso di semina o impianto di un’essenza nelle vicinanze del confine della proprietà (come riportato nella news “Alberi e Strade: un connubio possibile?”): oltre il confine potrebbe esserci un’area pubblica oppure il giardino del vicino.

Se il confine tra le proprietà è segnato da una recinzione di rete o di legno, le distanze da rispettare non mutano. Se invece c’è un muro divisorio può non essere necessario rispettare le distanze, a patto che le piante a confine vengano mantenute ad un’altezza che non superi la sommità del muro.

In caso di mancanza del rispetto delle distanze il vicino può esigere che gli alberi e le siepi impiantati vengano estirpati (art.894). Nel caso di un nuovo impianto è facile valutare se le distanze sono illegali. Ma se il vicino chiede l’abbattimento di alberi già esistenti e di grande circonferenza, da dove si misurano le distanze? L’art. 892 dice chiaramente che “la distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina”.

E se i rami di un albero di grandi dimensioni, radicato a distanza regolare nella proprietà adiacente alla mia, si protendono nel mio terreno? Questa può essere considerata una situazione problematica oppure vantaggiosa: se, per esempio, si tratta di un tiglio che crea disagio alla caduta delle foglie, per legge posso obbligare il vicino a potarlo. Se invece i rami protesi sono di un noce carico di frutti, “se gli usi locali non dispongono diversamente”, le noci (se non se le sono mangiate gli insetti o i ghiri) cadute sulla mia proprietà mi spettano di diritto!

Lo Studio Tovaglieri, ormai da 25 anni assiste privati, enti pubblici, aziende e studi legali nelle questioni riguardanti la vegetazione di confine. La casistica dell’esperienza maturata è incredibilmente ampia!

 

Federico Bonetti